Regolamento Civici Istituti

Articolo 1 – Ente gestore, denominazione, natura e sedi scolastiche

La Fondazione F.U.L.G.I.S. (nel seguito “Fondazione”) gestisce gli Istituti Scolastici Secondari di II Grado: a) il Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” e b) l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”. Le attività scolastiche sono disciplinate dal presente Regolamento ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Generale della F.U.L.G.I.S.

Alla data odierna i Civici Istituti Superiori hanno sede:

– Il Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda”, di cui all’art. 363 del T.U. n.

297/1994 e paritario (D.M. 28.02.2001), in Via Bertani n. 6

– L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”, paritario (D.M.

28.02.2001), in Corso Mentana 27

Articolo 2 – Scopi e finalità

1. I Civici Istituti Superiori non hanno finalità di lucro ed espletano una funzione pubblica, conforme al dettato costituzionale, alla legge sulla parità scolastica ed ai principi enunciati nello Statuto del Comune di Genova 1.

2. I Civici Istituti Superiori anche alla luce di quanto contenuto nell’art. 3 dello Statuto della Fondazione perseguono scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento degli allievi, dei docenti e delle famiglie nella progettazione educativa e nella sua realizzazione, il raccordo con il territorio e la promozione culturale e sociale degli allievi.

Articolo 3 – Attività

1. Nell’ambito di tali scopi, i Civici Istituti Superiori promuovono e realizzano attività di studio e di ricerca, valorizzazione e scambio delle risorse umane e dei mezzi nonché collaborazioni tra soggetti appartenenti a realtà diverse, anche accedendo a programmi internazionali, europei, statali e regionali, nonché coordinando istituti enti ed iniziative.

2. I Civici Istituti Superiori possono promuovere od aderire ad accordi di rete, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, e possono associarsi e convenzionarsi con altri enti, scuole, università ed istituzioni pubbliche o private e possono partecipare a programmi attività e progetti culturali, di istruzione e formazione professionale, internazionali, comunitari, nazionali e regionali, e a tutte le iniziative, connesse ai suoi scopi, promosse da altri enti di ricerca, istruzione e formazione.

Art. 3 dello Statuto del Comune di Genova

Obiettivi preminenti

Il Comune di Genova, in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta europea delle autonomie locali e nell’ambito dei principi dell’ordinamento comunitario e di quello dello Stato, cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l’equilibrato sviluppo sociale culturale ed economico, considerando nelle sue scelte la vocazione di Genova come città marinara, mercantile, industriale, turistica ed imprenditoriale e il suo secolare rapporto con i popoli europei e mediterranei in un impegno di pace e di disarmo.

2. In particolare il Comune di Genova:

a) favorisce … la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all’effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui …

b) favorisce il diritto allo studio nel rispetto delle prerogative di autonomia e di libera scelta proprie della famiglia e dello studente;

c) informa la sua azione al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, provenienza geografica,lingua,religione. …

d) favorisce l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con particolare attenzione per i soggetti più deboli e promuove lo sviluppo della cooperazione; …

g) promuove e assicura la tutela del patrimonio … culturale e linguistico della comunità; …

n) valorizza la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, …

3. In particolare i Civici Istituti Superiori possono attuare progetti con consorzi pubblici e privati, per assolvere compiti istituzionali coerenti con le attività specificate nel presente Regolamento o con il POF e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo, nonché firmare accordi di rete con Università Statali e private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

4. I Civici Istituti Superiori promuovono ai vari livelli attività educative, formative, di orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione, ricerca e di formazione professionale in correlazione alle altre attività di istruzione e cultura promosse dalla Fondazione.

Articolo 4 – Mezzi e patrimonio

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente articolo 2, e in particolare:

a) per il reclutamento e la gestione del personale dipendente e dei collaboratori,

b) per i servizi gestionali – logistica, acquisti e manutenzioni,

c) per la pianificazione e sviluppo – amministrazione e controllo,

le Civiche Scuole Superiori si avvalgono delle risorse umane e materiali e delle strutture messe a disposizione dalla Fondazione.

2. Ai sensi della legge sulla parità scolastica è prevista la predisposizione e l’approvazione del bilancio della Fondazione, che contiene al suo interno gli introiti e le spese per la gestione delle Civiche Scuole Superiori, in modo che siano visibili separatamente e distintamente dagli altri introiti e spese della Fondazione. Il bilancio dell’attività scolastica è pubblico e, comunque, accessibile a chiunque nella scuola medesima vi abbia interesse.

Articolo 5 – La direzione delle scuole

1. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione può affidare al direttore della stessa, che ne abbia i requisiti di legge, le funzioni di coordinatore didattico; in tal caso il direttore-coordinatore didattico nomina annualmente per ciascuno dei due civici istituti un proprio vicario.

2. Se il direttore della Fondazione non espleta le funzioni di coordinamento didattico, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione nomina direttamente o delega al direttore della Fondazione la nomina di uno o più coordinatori didattici, fissando la durata dell’incarico.

3. Ai sensi della legge sulla parità scolastica l’Ente Gestore è rappresentato dal presidente della Fondazione, per il coordinamento didattico vale quanto esplicitato nei due commi precedenti.

4. Il direttore della FULGIS (detto in seguito semplicemente: il direttore) ha comunque diritto di partecipazione ai lavori di tutti gli organi delle scuole, svolgendo azione di coordinamento, promozione, indirizzo e controllo.

5. Il direttore può conferire, con mandato generale o speciale, a singoli componenti della direzione o a terzi che ne abbiano le dovute qualificazioni, specifici incarichi educativi ed organizzativi.

Articolo 6 – Organi delle scuole

Fermo restando quanto detto all’art. 5 comma 4, sono organi delle Civiche Scuole Superiori:

– il Coordinatore didattico;

– il Consiglio di Istituto;

– il Collegio dei docenti;

– i Consigli di classe;

– l’Assemblea di genitori e docenti;

– l’Assemblea di classe;

– il Comitato Studentesco.

Articolo 7 – Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di istituto per ciascuna scuola è presieduto da un Genitore ed è composto dal preside o coordinatore didattico, membro di diritto,

e dai seguenti membri elettivi:

– otto e sei docenti, rispettivamente per il Liceo Grazia Deledda e l’Istituto Duchessa di Galliera;

– quattro e tre genitori, rispettivamente per il Liceo Grazia Deledda e l’Istituto Duchessa di Galliera;

– quattro e tre alunni, rispettivamente per il Liceo Grazia Deledda e l’Istituto Duchessa di Galliera;

– due e uno non docenti, rispettivamente per il Liceo Grazia Deledda e l’Istituto Duchessa di Galliera.

2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto anche i Responsabili degli Uffici di Amministrazione e degli Acquisti della Fondazione, in ogni caso esprimendo un solo voto valido.

3. Partecipa inoltre al Consiglio di Istituto il direttore o un suo delegato.

Articolo 8 – Nomina e durata del Consiglio di istituto. Cessazione della carica. Vacanza di seggi.

1. I membri elettivi del Consiglio di istituto sono eletti secondo le modalità fissate nel Regolamento interno delle Civiche Scuole Superiori, e durano in carica per tre anni (docenti e genitori) e per un anno (studenti).

2. L’esclusione dal Consiglio si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute consecutive del medesimo Consiglio, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze come previsto per gli studenti nel regolamento di disciplina.

3. Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione della carica di membro elettivo del Consiglio di Istituto, si provvederà alla nomina del nuovo membro attingendo alle liste dei non eletti oppure, qualora tali liste siano esaurite, per il tramite di elezioni anticipate per la componente dovuta.

Articolo 9 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di istituto. Verbali e riunioni del Consiglio.

1. Il Consiglio di istituto è convocato dal presidente mediante avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, telefax, posta elettronica ovvero in altra forma equivalente.

3. Il Consiglio di istituto si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri non inferiore a metà più uno, ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il voto è palese, tranne che per le questioni relative a persone: in questi casi la modalità di voto è decisa dal presidente, su parere del Consiglio stesso.

5. I verbali delle sedute del Consiglio di istituto devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri.

6. Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio.

7. Il Consiglio di istituto ha funzioni deliberative nelle seguenti materie:

a) Regolamento interno delle Civiche Scuole Superiori (v. art. 18),

b) assemblee degli studenti e dei genitori, loro rappresentanze nei Consigli di Classe.

Nelle altre materie ha funzioni propositive e consultive. Il Consiglio non risponde degli atti di gestione.

8. Il direttore della Fondazione ha il compito di contribuire ad armonizzare le decisioni dei Consigli di Istituto delle scuole della Fondazione, in tutto ciò in cui vi siano materie comuni. Alle deliberazioni del Consiglio di Istituto può essere opposto un veto motivato da parte del direttore della Fondazione o dal suo delegato, in relazione a decisioni non coerenti con le norme ministeriali o con i principi e gli indirizzi di sviluppo e di gestione.

9. I Consigli di Istituto delle due scuole si possono riunire congiuntamente; a tale fine il presidente del Liceo Grazia Deledda presiede la riunione, insieme al presidente dell’Istituto Duchessa di Galliera.

10. Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Per particolari questioni il Consiglio di Istituto può concedere la parola ad invitati, che possono illustrare proposte da mettere in discussione e deliberazione.

Articolo 10 – Coordinamento didattico

1. Il coordinatore didattico assolve alle funzioni di promozione e coordinamento delle attività di istituto, relativamente alla scuola o alle scuole affidate, tenuto conto dei principi e degli indirizzi di sviluppo e gestione.

2. Il coordinatore didattico assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e, oltre alle competenze didattiche, svolge le funzioni di ordine amministrativo a lui delegate, escluse le competenze di carattere contabile e di ragioneria.

3. Il coordinatore vicario, nominato quando il direttore sia anche coordinatore didattico, esercita le funzioni a lui delegate dal direttore.

4. Il coordinatore vicario assume automaticamente le funzioni del coordinamento didattico quando il coordinatore didattico-direttore è assente o impedito. Se il coordinatore didattico non è anche direttore della Fondazione, deve nominare un vice coordinatore che lo possa sostituire in caso di assenza o impedimento.

Articolo 11 – Collegio dei docenti e Dipartimenti didattici

1. Il Collegio dei docenti è presieduto dal coordinatore didattico o dal suo vicario ed è composto dal personale docente. A norma dell’art. 5 comma 4 può partecipare anche il direttore, se non svolge le funzioni di coordinatore didattico, con diritto di parola.

2. Ha competenza professionale in materia di funzionamento didattico e cura, in particolare, la programmazione dell’azione educativa, tenuto conto dei principi e degli indirizzi di sviluppo e gestione delle scuole, forniti dalla Fondazione.

3. Promuove iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, partecipazione a progetti specifici, e propone i criteri per la formazione, la composizione delle classi e per la formulazione dell’orario delle lezioni.

4. Tutti i docenti possono essere incaricati di compiti educativi ed organizzativi in relazione al Piano dell’Offerta Formativa e alle necessità organizzative riscontrate per l’esecuzione di decisioni legittimamente assunte in ordine all’attuazione di progetti e partecipazione ad iniziative di rete.

5. I Collegi docenti delle due scuole possono anche essere convocati in forma congiunta dal coordinatore o dai coordinatori didattici. Il Collegio può essere riunito e deliberare per commissioni, o per dipartimenti didattici.

6. I dipartimenti didattici sono composti dal personale docente, con l’eventuale apporto di esperti esterni senza diritto di voto. Organizzano e svolgono attività di ricerca e di consulenza per i collegi dei docenti in tema di didattica, formazione, qualità dei servizi, progettazione dell’offerta, intervento sociale e rapporti con il mondo del lavoro.

7. I dipartimenti didattici sono presieduti da un responsabile eletto ogni tre anni, e costituiscono l’organo didattico collegiale di base per le decisioni vincolanti per tutti i docenti del dipartimento, riguardanti la programmazione didattica e le forme e regole di valutazione del profitto.

Articolo 12 – Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, viene presieduto dal coordinatore didattico o da un suo delegato, o dal docente coordinatore di classe, il quale designa il segretario verbalizzante.

2. Si riunisce per esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione, valutazioni periodiche, discutere proposte da presentare al collegio dei docenti riguardanti le azioni educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione, agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni, valutare mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari.

3. Per i momenti di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate può essere composto anche di rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni, secondo quanto previsto dal Regolamento interno delle scuole.

Articolo 13 – Assemblea dei genitori e docenti

1. L’Assemblea dei genitori e docenti può essere relativa a una singola classe o a più classi oppure a una singola scuola o a tutto l’Istituto.

2. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica di iniziative e problemi di ordine generale.

3. E’ convocata e presieduta dal Preside o da un suo delegato.

Articolo 14 – Assemblee studentesche e Comitato studentesco

1. Le assemblee studentesche si svolgono secondo quanto contenuto nel Regolamento interno delle Civiche Scuole Superiori.

2. Il Comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di istituto. In esso vengono discusse le proposte degli studenti. Anch’esso si svolge secondo quanto contenuto nel Regolamento interno delle Civiche Scuole Superiori.

Articolo 15 – Servizi di segreteria scolastica, tecnici ed ausiliari.

1. Fermo restando che la Fondazione mantiene un ufficio del personale, un ufficio operativo e gestionale, e un ufficio amministrativo e contabile unici per tutte le scuole gestite dalla Fondazione stessa, con sede in Via Bertani, ad ogni scuola è assegnata una propria segreteria scolastica didattica, unicamente per gli affari degli studenti e delle loro famiglie.

2. Il personale di segreteria didattica, tecnico ed ausiliario attribuito al servizio delle scuole è alle dipendenze della Fondazione, per effetto di contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge, e fa riferimento amministrativo all’unico ufficio del personale della Fondazione.

3. Il personale di segreteria didattica e il personale tecnico opera secondo le direttive del direttore della Fondazione e in rapporto di subordinazione funzionale con il coordinatore o i coordinatori didattici, collaborando con i docenti per il migliore servizio di supporto organizzativo agli studenti e alle loro famiglie.

4. Il personale ausiliario ha mansioni di sorveglianza agli ingressi e negli edifici, e mansioni strumentali operative, con riferimento al proprio contratto di lavoro e in coordinamento con i servizi di pulizia affidati a terzi; opera secondo le direttive del direttore della Fondazione e in rapporto di subordinazione funzionale con il coordinatore o i coordinatori didattici, collaborando con i docenti per la migliore accoglienza degli studenti e per le necessità espresse da loro e dalle loro famiglie.

Articolo 16 – Piano dell’Offerta Formativa

1. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) esplicita l’offerta formativa dell’istituto e il patto educativo tra l’istituzione e i destinatari del servizio, quale risposta alla domanda del territorio.

2. Il POF è redatto professionalmente dal collegio docenti, è sottoposto al parere del Consiglio di istituto ed è approvato e pubblicato a cura del direttore della Fondazione, che ha la competenza di scegliere tra le azioni previste quelle prioritarie, secondo gli indirizzi della Fondazione e i mezzi anche economici a sua disposizione.

3. Il POF può essere formulato e pubblicato distintamente per singole scuole, oppure unendo le scuole tra loro secondo criteri di praticità gestionale e semplicità di presentazione.

Articolo 17 – Regolamento interno delle Civiche Scuole Superiori

1. Il Regolamento interno dispone circa:

a) il funzionamento degli Organi Collegiali e le procedure connesse, comprese quelle elettorali;

b) ammissioni degli studenti all’Istituto;

c) patto educativo e di corresponsabilità, disciplina e relative sanzioni;

d) viaggi di istruzione e organizzazione di attività para infra extra didattiche.

2. Il Regolamento interno contiene altresì ulteriori indicazioni relativamente a quanto contenuto negli articoli 13 – 14 – 15 del presente regolamento.

3. E’ sottoposto alle decisioni del Consiglio di istituto, secondo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 7.

4. Può essere formulato e pubblicato distintamente per singole scuole, oppure unendo le scuole tra loro secondo criteri di praticità gestionale e semplicità di presentazione.

Articolo 18 – Carta dei servizi scolastici

1. La Carta dei servizi scolastici è uno strumento per la qualità del servizio e di garanzia e tutela del destinatario del servizio.

2. E’ predisposta e pubblicata a cura del direttore della Fondazione previo parere del Consiglio di istituto, informativa al Collegio Docenti e specifica informazione e direttiva agli addetti delle segreterie didattiche, ai tecnici e agli ausiliari.

3. La Carta dei servizi scolastici adottata ai sensi del comma precedente ha valore vincolante per gli adempimenti ivi previsti da parte di chi vi è addetto.

Articolo 19 – Modifiche al presente Regolamento dell’attività scolastica

1. Il presente Regolamento è assunto dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della stessa. Eventuali modifiche possono essere apportate dallo stesso Consiglio sia in ottemperanza a norme di legge che sulla base di proposte presentate da parte dei vari organi delle scuole (v. art. 6).